TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

Deleghe al Governo per la modifica delle normative in materia di redditi di capitale, di riscossione, di accertamento, di catasto dei fabbricati e di imposta di registro, per l'introduzione di detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'abitazione principale, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Norme concernenti la gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia.

Art. 2.
(Delega in materia di riscossione).

Art. 2.
(Delega in materia di riscossione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l'attività di recupero delle somme non versate spontaneamente, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l'attività di recupero delle somme non versate spontaneamente, in coerenza con i princìpi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) razionalizzazione e rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, secondo modalità tali da consentire, tra l'altro, l'attribuzione agli agenti della riscossione del potere di concedere, direttamente o su incarico dell'ente creditore, la dilazione del pagamento delle entrate iscritte a ruolo;

          a) identica;

          b) estensione ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione, limitatamente agli adempimenti finalizzati allo svolgimento di tali incarichi, delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari degli stessi agenti della riscossione e per le attività ad esse prodromiche;

          b) identica;


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          c) parziale revisione della disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali;           c) identica;

          d) introduzione di criteri di controllo dell'inesigibilità degli importi iscritti a ruolo coerenti con il nuovo sistema di riscossione nazionale e individuati anche sulla base del valore degli stessi importi;

          d) identica;

          e) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di anticipazione, da parte degli agenti della riscossione, del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, anche con previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del beneficiario;

          e) identica;

          f) limitazione della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell'attività ad esso effettivamente riferibile;

          f) limitazione della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell'attività ad essi effettivamente riferibile;

          g) attribuzione a Riscossione S.p.a. di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non versate.           g) attribuzione a Equitalia S.p.a. di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non versate;
 

          h) previsione che Equitalia S.p.a. possa esercitare le attività previste dall'articolo 3, comma 4, lettera b), numero 2), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche in favore di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che possa procedere al pagamento del corrispettivo degli acquisti effettuati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 mediante emissione di obbligazioni ovvero di altri strumenti finanziari;


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            i) razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato;
 

          l) previsione di procedure di notifica degli atti di riscossione il più possibile semplici e trasparenti, nell'ottica della salvaguardia dei diritti dei contribuenti.

 

      2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, la parola: «delega» è sostituita dalle seguenti: «può delegare anche»;

            b) all'articolo 72-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 

      «1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche dai dipendenti a ciò delegati dell'agente della riscossione procedente e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

 

      3. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da: «nei comuni» fino a: «concessionario stesso» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione che lo ha nominato».

 

Art. 3.
(Gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia).
 

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni


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  in base alle quali la società stipulante:
            a) con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, previamente quantificato dall'ufficio incaricato competente, anche con il supporto della stessa società stipulante, mediante le seguenti attività:
 

              1) acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore;

 

              2) notificazione dell'invito al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avvenuta notificazione, ai sensi dell'articolo 212 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

 

              3) iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo;

            b) gestisce, assicurando un'adeguata redditività:
 

              1) fino alla confisca, qualora nominata amministratore giudiziario, le somme di denaro, i titoli e i beni mobili, anche registrati, sequestrati ai sensi dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvedendo anche all'eventuale vendita dei medesimi beni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

 

              2) fino all'impiego, le somme giacenti presso la Cassa delle ammende.

 

      2. La società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a partecipazione mista pubblica e privata, ovvero con società private. Le convenzioni di cui al


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  comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie, secondo modalità tali da garantire comunque la restituzione del capitale e degli interessi.
        3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali a quelle di cui al comma 1, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui alla lettera a) del comma 1.
        4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
        5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
        6. Dalla data della stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 213 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nonché ogni altra disposizione del medesimo testo unico incompatibile con il presente articolo.
        7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia a copertura delle spese correnti. Parte di tali maggiori entrate può essere destinata, sentite le organizzazioni sindacali, alla remunerazione di prestazioni lavorative, effettuate dal personale giudiziario al di fuori del normale orario di lavoro, per lo svolgimento delle attività di quantificazione dei crediti previste dal comma 1, lettera a).
        8. Le somme di denaro previste dal comma 1, lettera b), numero 1, possono essere parzialmente destinate, previa assegnazione alle competenti unità previsionali di base del Ministero dell'economia e delle

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  finanze, all'erogazione dei rimborsi di imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono annualmente stabiliti gli importi utilizzabili per tale finalità, tenendo conto della necessità di assicurare la disponibilità dei fondi occorrenti per le eventuali restituzioni.
        9. Agli oneri finanziari per l'attuazione del presente articolo, stabiliti nella misura massima di un milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.